venerdì 30 luglio 2010
La risposta dell'Avvocato

indennità di preavviso

 
Anonimo il venerdì 25 settembre 2009 chiede
indennità di preavviso
Buonasera avvocato, lavoro come baby sitter da un anno ed il contratto (25 ore settimanali) scadrà naturalmente il 28 ottobre p.v.. Il mio datore di lavoro si sta attivando per trovare una baby sitter che faccia anche la colf (convivente). Mi ha fatto presente che chi prima trova è autorizzato a interrompere il lavoro. Avendo ricevuto oggi stesso richiesta da altra famiglia posso interrompere il rapporto subito? Tra l'altro non mi è stato concesso di usufruire di tutti i 26 giorni di ferie previsti e ne residuano 5. La ringrazio e saluto.
 
Risposta dell'avvocato del venerdì 25 settembre 2009
Il contratto collettivo del settore prevede che per i rapporti di lavoro non inferiori a 25 ore settimanali e fino a 2 anni di anzianità il preavviso sia di 15 giorni, da dimezzarsi in caso di dimissioni da parte della lavoratrice. Tuttavia ciascuna parte può ovviamente rinunciare al preavviso ed all'indennità per il mancato preavviso concesso, come è accaduto nel vostro caso. Quindi, mantenendo fede agli accordi presi, Lei potrebbe rassegnare le Sue dimissioni in tronco, senza vedersi decurtare dalle competenze di fine rapporto l'indennità per il mancato preavviso. Per quanto riguarda i 5 giorni di ferie residue, Le dovranno essere pagate a titolo di indennità di ferie non gosute, contestualmente alle altre competenze di fine rapporto. Distinti saluti
 


Contatti

Avvocato

Filippo Maria Meschini

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